Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2709/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning, ruling merits arguments inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Diallo Moustapha inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Diallo argued that the lower court failed to consider specific indicators of a common criminal intent regarding drug offenses committed in the same area. The court rejected this claim, stating that raising arguments about the merits of the case constitutes an attempt to revise the judgment, which is not permitted at this stage of proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely raise arguments concerning the merits of the case, as this constitutes an impermissible attempt to revise the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal lack of reasoning merits arguments inadmissible appeal criminal intent reato continuato concorso ideale formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO MOUSTAPHA nato il 15/12/1994 avverso l'ordinanza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da DIALLO MOUSTAPHA, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non ha considerato che si trattava di reati di piccolo spaccio di stupefacenti commessi a distanza di alcuni mesi e nel medesimo territorio, indicatori univoci di una comune deliberazione criminosa; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di argomenti attinenti al merito, funzionale ad una rivisitazione del giudizio non consentita in questa sede; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.