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Ordinanza — n. 2708/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recognition of continuing crimes due to lack of sufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maddalena Calore inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize continuing crimes solely on the ground of insufficient motivation. The court ruled that the lower court's decision was properly motivated regarding the interruption of the crime chain by arrest and prior conviction, rendering the appeal's request for a new substantive review invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on a defect of motivation is inadmissible if the contested decision is substantively motivated in a manner that cannot be censured at this stage.

Parole chiave

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continuing crimes defect of motivation inadmissible appeal criminal procedure interruption of crime court costs Cassa delle ammende permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALORE MADDALENA nato a ABANO TERME il 14/12/1987 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da CALORE MADDALENA, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella sollecitazione ad una rivisitazione nel merito della decisione, che è stata motivata, in termini in questa sede non censurabile, sul rilievo che i reati erano stati commessi con diversi concorrenti e che dopo il primo reato era seguito l'arresto e la condanna prima della consumazione del reato successivo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.