Cassation court dismisses appeal for lack of merit due to unproven facts and insufficient consideration of prior conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant early release based on unproven factual data and a lack of adequate consideration of his overall conduct. The court rejected the claim because it contained substantive merit, requiring a new evaluation of facts already considered by the trial judge regarding violations of home arrest rules and drug trafficking associations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal against a decision on early release is inadmissible if it merely re-evaluates facts already considered by the lower court without providing new evidence or a fundamentally different legal assessment of the established conduct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI DOMENICO nato a LOCRI il 15/11/1996 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 4.11.2021, del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di GIORGI DOMENICO di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dall'8.2.2017 all'8.12.2019; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione sul rilievo che sono stati valorizzati dati fattuali non provati e comunque senza una adeguata considerazione della complessiva condotta tenuta; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, funzionale ad una diversa valutazione di dati già considerati dal Tribunale, che ha fondato il giudizio sulle plurime violazioni delle prescrizioni connesse al regime degli arresti domiciliari e sul compendio indiziario relativo alla partecipazione a sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti sino a data successiva ai semestri considerati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2