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Ordinanza — n. 2705/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific facts proving absence of organized crime risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Gianluca Bidognetti inadmissible due to a generic challenge regarding the lack of motivation. The appellant argued that the lower court failed to verify the current risk of contact with organized crime, but the court found this argument insufficient without concrete evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the alleged omission does not allow the court to identify specific facts demonstrating the absence of the contested legal condition.

Parole chiave

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defect of motivation organized crime risk inadmissible appeal specific factual evidence procedural dismissal assistenza riabilitativa attività criminosa assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDOGNETTI GIANLUCA nato a CASERTA il 29/09/1988 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da BIDOGNETTI GIANLUCA, di concessione di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è generico in quanto non si confronta con il dato relativo all'assenza di elementi dai quali desumere l'assenza di pericolo di ripresa di contatti con la criminalità organizzata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.