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Ordinanza — n. 2704/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses conditional release appeal as generic, citing lack of critical re-evaluation of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Caputo Vito inadmissible due to a generic and factually unsupported complaint regarding the lack of motivation. The appellant argued that disciplinary issues were overvalued while ignoring his long detention and early release periods, but the court found this argument failed to contrast with the original order's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not demonstrate a lack of critical re-evaluation of the crimes committed, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against an order refusing conditional release is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a lack of critical re-evaluation of the crimes committed.

Parole chiave

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conditional release appeal lack of motivation generic appeal grounds critical re-evaluation of crimes inadmissible appeal disciplinary issues Cassa delle ammende liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO VITO nato a CASTELLANA GROTTE il 12/09/1956 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da CAPUTO VITO, di ammissione alla liberazione condizionale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto sono stati valorizzati risalenti rilievi disciplinari senza considerare la lunga detenzione sofferta e l'adesione al trattamento, desumibile dai periodi di liberazione anticipata; ritenuto che il motivo è in fatto e generico, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato la mancanza di rivisitazione critica dei reati commessi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022