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Ordinanza — n. 2703/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling the single violation episode was sufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Murciano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning by relying solely on one violation incident. The court rejected this, stating the appeal was a substantive merit argument that the lower court had properly evaluated without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a decision based on a single violation episode is inadmissible if the lower court adequately evaluated the facts without logical or legal defects, as the appellant's alternative reading constitutes a merit argument rather than a procedural flaw.

Parole chiave

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lack of motivation single violation episode substantive merit argument inadmissible appeal court costs and fine revoca della sospensione condizionale semilibertà ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURCIANO MARCELLO nato a NOVARA il 11/07/1986 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la semilibertà concessa a Murciano Marcello con ordinanza 20.10.2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto la decisione era stata fondata unicamente sull'unico episodio di violazione delle prescrizioni; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, che il provvedimento ha adeguatamente valutato con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.