Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling the single violation episode was sufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Murciano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning by relying solely on one violation incident. The court rejected this, stating the appeal was a substantive merit argument that the lower court had properly evaluated without logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a decision based on a single violation episode is inadmissible if the lower court adequately evaluated the facts without logical or legal defects, as the appellant's alternative reading constitutes a merit argument rather than a procedural flaw.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURCIANO MARCELLO nato a NOVARA il 11/07/1986 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la semilibertà concessa a Murciano Marcello con ordinanza 20.10.2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto la decisione era stata fondata unicamente sull'unico episodio di violazione delle prescrizioni; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, che il provvedimento ha adeguatamente valutato con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.