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Ordinanza — n. 2701/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding health detention compatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Turone Girolamo inadmissible due to a lack of motivation in the lower court's decision. Although the appellant argued that the medical documentation submitted by his defense was ignored, the court found the lower court had properly considered the defense's observations and recent internal health reports. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 5; Art. 360 c.p.p., n. 6: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the lower court's decision explicitly addresses the relevant facts and evidence, rendering the alleged omission of consideration without foundation.

Parole chiave

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lack of motivation health detention inadmissible appeal medical documentation court costs Cassazione penal execution allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 5
Art. 360 c.p.p., n. 6
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURONE GIROLAMO nato a MAZZARINO il 27/12/1949 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da TURONE GIROLAMO, di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione risultando pretermessa la considerazione della documentazione medica dimessa dalla difesa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza ha tenuto conto delle osservazioni rese dai consulenti della difesa e ha formulato il giudizio sulla base della recente relazione della struttura sanitaria interna; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022