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Ordinanza — n. 2700/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of merit regarding continuity of crimes due to time gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco De Biase's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. De Biase challenged a Milan tribunal order that partially recognized the continuity of crimes, arguing the court failed to consider the homogeneity of execution methods and the intermediate imprisonment between offenses. The court rejected this claim as a merit-based argument rather than a procedural defect, noting that the lower court correctly relied on the significant time gaps between crimes to deny continuity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal alleging a lack of reasoning is inadmissible if it merely proposes a different interpretation of facts already considered by the lower court without demonstrating logical or legal flaws in the decision.

Parole chiave

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continuity of crimes lack of reasoning procedural inadmissibility time gaps between offenses Court of Cassazione continuazione dell'esecuzione sospensione di pena autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASE FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/06/1984 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha solo parzialmente accoltc la richiesta, presentata da Francesco De Biase, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati, escludendola con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza in data 31.10.2014 della Corte di appello di Bologna; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, risultando pretermessa la considerazione della omogeneità e della identità delle modalità esecutive rispetto ai reati rispetto ai quali è stata riconosciuta la continuazione, né la intermedia carcerazione rispetto ai successivi reati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone una diversa lettura di dati fattuali già considerati dall'ordinanza impugnata, che ha fondato la decisione sul punto, sulla distanza cronologica del reato rispetto a quelli precedenti (quasi cinque anni) e rispetto ai successivi (diciotto mesi), con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20