Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of documented evidence on continuability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonia De Meco inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted a prior judgment by failing to document the outcome regarding the continuability of crimes in subsequent proceedings. The court rejected this claim as generic and unsupported because the appellant merely cited an excluded crime without proving the specific result on continuability in later stages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to document the specific outcome of continuability in subsequent proceedings after a prior exclusion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MECO ANTONIA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/06/1969 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Antonia De Meco, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati in quanto già esclusa dalla sentenza 21.7.2014 della Corte di appello di Catanzaro; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il travisamento della sentenza indicata, che aveva escluso la continuazione sul presupposto della sussistenza di un reato associativo, che nel giudizio di rinvio era stato escluso; inoltre, reati, omogenei, erano stati commessi in un ristretto arco temporale; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto, riconoscendo che nel primo giudizio di appello era stata esclusa la sussistenza della continuazione fra i reati di cui alle sentenze oggetto dell'istanza introduttiva del presente procedimento, si è limitato a dedure che uno dei reati ascritti era stato escluso, senza documentare l'esito, sul punto continuazione, dei successivi gradi di giudizio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre