Appeal dismissed for lack of merit; court upheld trial court's refusal of probation and home detention due to lack of rehabilitative suitability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of probation and home detention solely on grounds of insufficient reasoning and legal violation. The court determined that the appeal's core argument was a substantive merit review of the appellant's lack of rehabilitative suitability, which the trial court had correctly assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a decision refusing alternative measures of execution that merely contests the lack of reasoning or the legality of the refusal constitutes a substantive review of the facts and is therefore inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSIGA DANIELE nato a ROMA il 22/02/1981 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da COSSIGA DANIELE, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico e dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della misura alternativa; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, tendente alla rivalutazione dei dati disponibili, che il Tribunale, con motivazione in questa sede incensurabile, ha posto a fondamento del giudizio in ordine alla non idoneità rieducativa della misura richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.