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Ordinanza — n. 2698/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of merit; court upheld trial court's refusal of probation and home detention due to lack of rehabilitative suitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of probation and home detention solely on grounds of insufficient reasoning and legal violation. The court determined that the appeal's core argument was a substantive merit review of the appellant's lack of rehabilitative suitability, which the trial court had correctly assessed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a decision refusing alternative measures of execution that merely contests the lack of reasoning or the legality of the refusal constitutes a substantive review of the facts and is therefore inadmissible.

Parole chiave

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probation appeal inadmissibility home detention refusal rehabilitative suitability assessment substantive merit review Cassazione ordinanza attitudine all'integrazione ricollocamento in un istituto ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSIGA DANIELE nato a ROMA il 22/02/1981 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da COSSIGA DANIELE, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico e dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della misura alternativa; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, tendente alla rivalutazione dei dati disponibili, che il Tribunale, con motivazione in questa sede incensurabile, ha posto a fondamento del giudizio in ordine alla non idoneità rieducativa della misura richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.