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Ordinanza — n. 2697/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of reasoning, ruling merit issue on recent violent conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower tribunal lacked reasoning by failing to evaluate his post-crime conduct, but the court found this a matter of merit. The court determined the trial judge correctly assessed recent violent allegations against the appellant's partner, making the appeal's alternative reading of facts unconvincing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on alleged lack of reasoning is inadmissible if the lower court's decision involves a substantive evaluation of facts that the appellate court cannot re-examine without violating the principle of single instance.

Parole chiave

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lack of reasoning substantive merit post-crime conduct inadmissible appeal single instance principle attitudine all'integrazione domanda d'asilo di rom assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMOS GARAY ALDO XAVIER nato il 22/11/1981 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da RAMOS GARAY ALDO XAVIER, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione per la omessa valutazione della condotta successiva al reato; ritenuto che il motivo è di merito, proponendo una lettura alternativa dei dati disponibili, che il Tribunale ha valutato in termini ineccepibili, avendo fatto riferimento alle denunce assai recenti per condotte violenti nei confronti della. compagna; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.