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Ordinanza — n. 2696/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of merit regarding social service placement eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it contained substantive arguments contesting the factual findings on the applicant's availability for investigation. The appellant, Lucci Palmina, challenged the lower court's refusal of a social service placement by alleging a lack of reasoning regarding his unavailability. The court rejected this claim, ruling that the appeal was not merely procedural but aimed at overturning the factual assessment of the applicant's condition.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it contains substantive arguments intended to contest the factual findings of the lower court rather than raising a purely procedural defect.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Appeal Inadmissibility Substantive Arguments Social Service Placement Lack of Merit Cassazione Ordinanza Factual Findings produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCI PALMINA nato a BACOLI il 08/11/1969 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uk, Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da LUCCI PALMINA, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta irreperibilità dell'istante e in relazione all'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; rilevato che è stata depositata memoria di motivi aggiunti; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto finalizzato a contestare la fondatezza di quanto accertato in ordine alla indisponibilità dell'istante alle verifiche dei servizi preposti all'indagine; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202