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Ordinanza — n. 2500/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA su I .7...orsi proposti da: -i IPALDI NATALE nato e SALERNO 1 20/12/1994 PCMENICO natc: a NGCERA INFERrORE il 17/02/1978 tvverso I sentenza del 30/L3/2(22 duna COR1":: APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolt3 dal Cc r DA` IIELE CENCI; Motivi della decisione Domenico Memoli e Natale Tipaldi ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura dei rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 30 marzo 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore il 10 aprile 2019 li ha riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di gìustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, .si evidenzia il mancato collegamento con i precedenti reati, la diversità del contesto delinquenziale nel quale gli sono stati commessi oltre che l'assenza di una previa programmazione. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

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Testo completo

seguente ORDINANZA su I .7...orsi proposti da: -i IPALDI NATALE nato e SALERNO 1 20/12/1994 PCMENICO natc: a NGCERA INFERrORE il 17/02/1978 tvverso I sentenza del 30/L3/2(22 duna COR1":: APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolt3 dal Cc r DA` IIELE CENCI; Motivi della decisione Domenico Memoli e Natale Tipaldi ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura dei rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 30 marzo 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore il 10 aprile 2019 li ha riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di gìustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Domenico Memoli si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione alla eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Natale Tipaldi si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonché in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni reati e all'entità dell'aumento disposto a titolo di continuazione per altri reati.

I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto palesemente articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni poste alla base della sentenza impugnata (pp. 4-7), incentrate sulla gravità dei fatti, sul carattere determinante del contributo offerto dagli imputati e, quanto alla pena applicata al Tipaldi, sulla particolare efferatezza della rapina.

Quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, .si evidenzia il mancato collegamento con i precedenti reati, la diversità del contesto delinquenziale nel quale gli sono stati commessi oltre che l'assenza di una previa programmazione. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i. ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così