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Ordinanza — n. 2499/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual arguments. The appellant challenged the conviction for theft and the application of recidivism, arguing that mitigating circumstances outweighed the aggravating factor. The court rejected this claim, ruling that the lower court's reasoning was sufficient, logical, and congruent based on the defendant's intent and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 624 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific grounds for review, as the lower court's decision is considered sufficient and logical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal recidivism aggravating circumstance sufficient lower court reasoning theft conviction under Art 624 bis payment of court costs lack of specific factual argument

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitliz., sent.
Art. 624 bis cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitliz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

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Testo completo

DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ciro Ascione ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 2 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con .la quale il Tribunale di Ravenna il 26 febbraio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante 'della recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sull'intensità del dolo e sulla personalità negativa dell'imputato nonché sui precedenti penali specifici di quest'ultimo e sul carattere minimo della pena àpplicata (penultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitliz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novem