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Ordinanza — n. 2498/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific criticism. The appellant claimed aggravating circumstances regarding public exposure and requested generic mitigating factors, but the lower court had already sufficiently addressed these points based on irregular surveillance and the defendant's criminal history. Consequently, the court found no lack of fault under procedural law and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, reducing to a mere repetition of previously rejected grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds procedural fault criminal appeal dismissal accuse di truffa verdetto di colpevolezza perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
3-4 della sentenza): quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da'. "FTO ALBERTO nato a PESCARA H 27/13;1972 avverso sentenza del 25/C1/2122 della CORTE APPELLO di L'AQUII.A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal CI nsig igre DANIELE CEIICI; Motivi della decisione Alberto Di Vito ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 25 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Chieti il 5 marzo 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida a quattro motivi: con i "primi due deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, stante la presenza di numerose telecamere all'interno dell'esercizio commerciale; con il terzo e quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in misura prevalente rispetto all'aggravante della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, .Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che' hanno indotto al rigetto del gravame (pp. 3-4 della sentenza): quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., si evidenzia che la vigilanza sulla merce era praticata dagli addetti in maniera saltuaria ed eventuale; in ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva l'assenza di elerrienti favorevoli da valutare ed i numerosi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci