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Ordinanza — n. 2497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses criminal appeal for manifestly unfounded arguments and lack of specific critique against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals filed by Sbriglia, Caprino, and Nardone inadmissible under Article 516 of the Criminal Procedure Code. The appellants argued for generic mitigating circumstances and alleged violations of law regarding their criminal responsibility and sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 516 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic reiterations of previously rejected grounds or subjective preferences for alternative facts render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of specific critique reiteration of arguments criminal procedure code appellate review procedural dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 516 c.p.p.
Essendo, dunque, i ricorsi inammksibili e non ravv'sandos,i, ex art. 516 cod.
Art. 192 c.p.p.
I ricorr enti si affidano a due motivi con i quali deducono violazione di legge (art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
I ricorr enti si affidano a due motivi con i quali deducono violazione di legge (art. 192 cod.
art. 516 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammksibili e non ravv'sandos,i, ex art. 516 cod. proc. pen., assenza di colpa nella dete'minaziong della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/01/2009, Amane e altri, R. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella dete'minaziong della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000.) alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento delia sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

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Testo completo

ORDINANZA sui ricors proposti da: SBRIGLIA NOEMI nato a PIEDIMON1E MA-(ESE il 08;i0/1985 CAPRINO ANTONIO nate 9 PONTECORVO il n19/07/198S N'AilDONE ALESSANDRO rito a ,::ASS'i\10 G :102/1993 avverso !;-., sentenza dei 14/1. /20,1 della CORTE APPELLO di FOMA - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Coiliigliere DAN1ULE CENCI; Motivi della decisione Noemi Sbriglia, Antonio Caprino e Alessandro Nardone ricorrono, tramite separati atti di impugnazione 'a cura dei rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui ia Corte di appeilo .di Roma i; 4 novembre 2021 ha integralmente confermato !a .decisione„ appellate dagli imputati, con la quale il Tribunale di Cassino il 7 dicembre 2011, all'esito del dibattimento, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia.

I ricorr enti si affidano a due motivi con i quali deducono violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità degli imputati nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo ai mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto geneilci e costruiti in fatto, poichè, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione, in realtà i ricorrenti contrappongono alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Essi, inoltre, si articolano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già . dedotti in appello e puntualmente disattesi dafla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma salo apparenti, in quanto omettono W assolvere la tiuica funzione di una critica argomentate avverso la sentenza oggetto di ricorso _ (ex plurirnis, Sez. 6, n. 20377 del 11/0172009, Amane e altri, R. 243838). Al riguardo,, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, con motivazione suificiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle specifiche e inequivocabli circostanze in gli imputati sono stati rinvenuti nonché sul quanturn di pena appiicz.ta (pag. 2).

Essendo, dunque, i ricorsi inammksibili e non ravv'sandos,i, ex art. 516 cod. proc. pen., assenza di colpa nella dete'minaziong della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000.) alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento delia sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P,Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascune , in favore della Cassa delle ammende. _ Così de