Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2496/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed without the specific grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged a sentence of agreed punishment, arguing violations of the law and lack of motivation regarding their acquittal. The Court ruled that the appeal failed to cite the mandatory reasons for cassation against agreed sentences and was therefore rejected without formalities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of agreed punishment must be based on specific grounds such as the expression of the defendant's will or the legality of the penalty; appeals lacking these grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed punishment appeal inadmissible appeal grounds Code of Criminal Procedure specific grounds requirement lack of motivation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
309, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Ivrea il 3 marzo 2021 ha applicato agli stessi la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA "icorsi proposti da: uEGLAUDI MFLTSA SORIEt. nato a CHIVASSC il 17/07/1993 CICHELLO TOMMASO nato .è TORINC il 06/05/ 1995 DEGLAUDI CATERINA nato CU7:RGNF-:' il 16/C6/1961 avverso !a sentenza de 03/03i2O2i del GÌUDICE ULT.ENZA PRELIMINARE Ci IVREA --- rictateravviro—à1 url!ta la relazione svolta da, Corm!gliere DANELE CENCI; Motivi della decisione Melisa Soriel Deglaudi, Tommaso Cichello e Caterina Deglaudi ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Ivrea il 3 marzo 2021 ha applicato agli stessi la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 5, 624 bis e 493 ter cod. pen. e 73, commi 1 e 5, del..d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n:103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice 'dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilariciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata' sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che alla pag. 7 richiama le denunce - querele delle persone offese, i verbali di sommarie informazioni e di individuazione fotografica nonché le annotazioni di p.g. con i verbali di perquisizione e sequestro; e si tratta di motivazione non adeguatamente aggredita dalla - assai vaga - impugnazione, me si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende