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Ordinanza — n. 2494/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lo Monaco and Tarantino inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants argued for non-punishment based on the special leniency provision (Art. 131 bis c.p.) but failed to cite this specific ground in their written submission. The court ruled that the appeal was constructed on factual disputes rather than legal violations and lacked the required specific grounds for inadmissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be based on specific legal grounds; if the appeal is inadmissible due to lack of specific grounds, the appellant is not exempt from liability unless they can prove lack of fault in failing to cite the correct provision.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 616 c.p.p. special leniency lack of specific grounds procedural fault criminal appeal non-punishment provision

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delie spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

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Testo completo

seguente ORDINANZA ricorsi proposti da: LO MONACO FABIO nato a PALERMO i! 05/1211972 TARANTINO CATERINA nato a P.4.LERMO il 11/07/1989 avverso ;a sentenza cl 07/10/2021 deili. CORTE AITELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Coniglien DANWLE CENCI; Motivi della decisione Fabio Lo Monaco e Caterina Tarantino ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese il 16 dicembre 2019 ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione 'della mancata assunzione di una prova decisiva ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art.131 bis cod. pen.), è manifestamente infondato. Infatti esso, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo alla pcostruzione e alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Peraltro, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sèntenza impugnata, che alla pag. 2 evidenzia il quantitativo di agrumi oggetto di sottrazione al fine di escludere il carattere minimo della lesione arrecata ed il carattere non abituale della condotta. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delie spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamniissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 no