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Ordinanza — n. 2493/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unsupported grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic, abstract, and lacked concrete specificity required by law. The appellant argued for acquittal based on insufficient evidence regarding phone usage and requested generic mitigating circumstances, but failed to cite specific facts or legal provisions. Consequently, the court ruled that the appeal did not perform the necessary function of a reasoned critique against the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of concrete specificity, failing to identify the specific facts or legal errors relied upon.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity cassation procedure Italian criminal law reasoned critique procedural dismissal diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 27, comma 2, Cost.
c) violazione di legge (art. 27, comma 2, Cost.) per assenza di prove circa la colpevolezza dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELL E QUINTO nato a COSSIGNANO il 251...12/1953 avverso la sentenza dei 09/1212021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avv;so alle parti; udita la rdazione svolta da Cor t;igliel e DANIRE CENCI; Motivi della decisione • Quinto Spinelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il_ 9 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appella dall'imputato, con la quale il tribunale di Ascoli Piceno il 9 ottobre 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 7 e 8-bis, 61, nn. 8 e 10, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si 'affida a tre motivi, con i quali deduce:

a) omessa motivazione e travisamento della prova in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poiché la presenza all'interno del telefono di un'utenza intestata all'imputato non ne dimostra l'uso da parte dello stesso;

b) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti . generiche;

c) violazione di legge (art. 27, comma 2, Cost.) per assenza di prove circa la colpevolezza dell'imputato. Ti ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti non indica gli elementi di fatto e le regioni dì diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del 'tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una 'critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2