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Ordinanza — n. 2491/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded lack of motivation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carlo Giliberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Giliberto argued that the lower court failed to properly motivate the sentencing reduction and ignored generic mitigating circumstances. The court rejected this claim as the lower court's decision was sufficiently logical, congruous, and based on concrete facts, rendering the appeal generic and devoid of specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming a lack of motivation in sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient, logical, and congruous with the facts, as the appeal must be specific and pertinent rather than generic.

Parole chiave

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lack of motivation sentencing reduction generic appeal inadmissibility procedural costs mitigating circumstances Cassation appeal esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILIBERTO CARLO nato a VITTOP,IA il r_,9/03/1962 avverso la sentenza del 01/0 3./202"? della "13RTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Coniglie? DANIE CENCI; Motivi della decisione Carlo Giliberto ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 10 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ragusa il 26 aprile 2017, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 5, e 61, n. 5,.cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità del fatto, sul comportamento processuale dell'imputato e sui precedenti penali dello stesso (ultima pag. della sentenza).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 n