Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded legal arguments lacking specific factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of procedural law regarding the finding of criminal responsibility for meter tampering but failed to engage with the specific factual findings of the lower court. The court rejected the appeal because the arguments were generic, lacked concrete specificity, and did not challenge the sufficient and logical reasoning of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and unsupported by specific factual analysis, provided no fault exists in determining this inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPA r;OCCO nato a POWIARDO il 13/05 1981 avv_rso la sentenza del i7/0592021 della e_ IRTE APPELLO di ..ECCE data avvi'.:o alle parti; 'Jdita- la reiazione svolta dal :'onsiglierct DANIEL--: CENCI; n Motivi della decisione Rocco Campa ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 17 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appella dall'imputato, con la quale il Tribunale di Lecce il 19 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinerrza censoria. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sui fatto che la fornitura era utilizzata, che l'unico utilizzatore era proprio l'imputato e che la manomissione del contatore era agevolmente visibile (pp. 4-5 della decisione).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitaz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov