Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations extinguishing the crime before judgment. The court annuls the conviction without remand because the maximum prescription period expired. The defendant's arguments regarding procedural nullity and lack of evidence are rejected. The court applies the principle that once a crime is extinguished, no further review is needed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case for retrial. The defendant argued for procedural nullity due to lack of notification and claimed the court failed to identify the physical perpetrator. The court ruled that the crime was extinguished by the statute of limitations before the judgment was adopted, rendering all other arguments irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; When a crime is extinguished by prescription, the Court of Cassation must annul the conviction without remand, as no further review of procedural nullities or sentencing is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRANISCI MATTEO nato a CERIGNOLA il 15/04/1964 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Matteo Stranisci ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 1° luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 16 ottobre 2017 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce:
a) nullità della sentenza per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza non conosciuta dall'imputato, che dunque non si è presentato, stante la mancata notifica a costui del verbale di rinvio della precedente udienza;
b) violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che non sono. stati svolti accertamenti volti ad individuare l'esecutore materiale del reato;
c) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo (anche tenuto conto dei periodi di sgspensione) alla data del 15 dicembre 2021. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con particolare riferimento_ al tema della dedotta nullità per mancata notifica del verbale di rinvio della precedente udienza.
Pertanto, sussistono i . presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.' Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizi