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Ordinanza — n. 2487/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, lacking specific grounds, and failing to challenge sufficient sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2487/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was generic, assertive, and lacked concrete critical specificity. The appellant failed to engage with the appellate court's reasoning regarding the reduction of the sentence based on personal and social conditions. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic, lacks concrete critical specificity, and fails to challenge the sufficiency and logic of the lower court's reasoning on sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement sentencing reduction review personal social conditions procedural costs award

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 624 bis cod. pen
del Tribunale di Padova il 3 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

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Testo completo

eg,:ente ORDINANZA Si 'corso proposto .1a: ri=LEVA ZORNITSA n--ito il il /011994, avverso la sentenza del 11,. 11 )121 ;ella COp'.-, E APPELLO di yr:N:zii., ,lato avviso alle parti; 'Alta la riazione svolta dal Cc.nsìgliere D^ANIELE CENCI; Motivi della decisione Zornitsa Zheleva ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 novembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Padova il 3 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle condizioni personali e sociali dell'imputata (pag. 4).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nove