Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding continued commission of another crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Federico Rossi inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the continued commission of another crime. Rossi argued that the lower court failed to recognize this continuation, but the appellate court's reasoning was deemed sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and Rossi was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of law regarding the non-recognition of the continued commission of another crime is inadmissible if the grounds are generic, unsubstantiated, and lack specific factual pertinence.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI FEDERICO nato a RO9IGO I 16/02/1987 avverso la sentenza del 11/10r021 elIa (IRTE APPE ,2_0 VENEZIA dato avviso alle parti; ud7':a la relazione svolta .dal Consi::liere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Federico Rossi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Rovigo il 19 febbraio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della continuazione con altro reato commesso dal ricorrente, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle diverse finalità perseguite con i reati in questione e sul diverso modus operandi dell'imputato nelle due diverse occasioni (penultima pag. della sentenza impugnata).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrènte al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov