Cassation appeal dismissed for being generic, lacking specific facts, and failing to prove excessive sentencing or lack of conditional suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was manifestly unfounded, generic, and lacked specific factual support. The appellant vaguely contested the sentencing without addressing the specific reasoning regarding the proximity to the statutory minimum and the value of the stolen goods. Consequently, the court found no error in the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific factual or legal arguments, as no fault exists in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
DANIELE CENCI; Motivi della decisione Calogero Friscia ricorre, tramite Difensore di .fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte• di appello di Palermo il 20 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Sciacca il 12 luglio 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato in quànto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla prossimità della pena al minimo edittale e sul valore economico non irrisorio del bene sottratto (penultima pag. della sentenza). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che 'si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 no