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Ordinanza — n. 2482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI GIACOMO nato a ROMA il (29/06/.,963 a‘ vt-so !a sentenza del 13R2/2021 della CORTE APPELLO di. RC,MA dato avviR) alle parti; La la re I a zi o n e svolta dal Consigliere DANTI:LE CENCI; Motivi della decisione Giacomo Petrilli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il -13 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 6 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza. di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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esame di cassazione gravi addebiti penali risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI GIACOMO nato a ROMA il (29/06/.,963 a‘ vt-so !a sentenza del 13R2/2021 della CORTE APPELLO di. RC,MA dato avviR) alle parti; La la re I a zi o n e svolta dal Consigliere DANTI:LE CENCI; Motivi della decisione Giacomo Petrilli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il -13 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 6 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto assertivo, vago e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente, infatti, non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza. di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov