Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded lack of specific grounds regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Erion Hoxha inadmissible, ruling that his arguments were generic and lacked specific factual support. Hoxha contested the sentencing reduction by claiming the court failed to recognize general mitigating circumstances based on his personal and social conditions. The court rejected this claim because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and congruent with the defendant's extensive criminal history, rendering the appeal void under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific grounds for review, as the lower court's decision is considered sufficient and non-censurable in terms of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ERION nato il .,9/03/1980 ierso la sentenza del 12/01/2022 de,la COTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udi...a la rElazione svolta L'al Cpsigliere DAI-ILE CENCI; Motivi della decisione Erion Hoxha ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Asti il 7 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2, 3 e 7, 61, n. 5, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce delle condizioni di vita individuale, familiari e sociali dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sui plurimi precedenti specifici dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz.; sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2, n