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Ordinanza — n. 2478/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague, generic, and unsupported grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Astuto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Astuto challenged a lower court's sentencing decision on generic grounds of vague reasoning without specifying factual or legal elements. The court rejected the appeal because the arguments lacked the concrete specificity and critical function required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, vague, and lack the concrete specificity required to perform the critical function against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds generic reasoning sentencing determination lack of specificity facoltà di astenersi dal testimoniare delitto contro l'ambiente testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTUTO GENNARO nato a TORRE DEL GRECC :1 24/07/1i79 avverso la sentenza de' 29/1(1/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA'avviso alle parti; udita la relazione svolta da. Coi DANWLE CENCI; Motivi della decisione Gennaro Astuto ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 29 ottobre ,021 1 _tirl parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di La Spezia il !Ad12i1 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ritenuto assorbito il reato di cui al capo n.

2) nel reato di cui al capo n. 1), ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente vizio di motivazione anche in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in, quanto assertivo, vago e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov