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Ordinanza — n. 2472/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior agreement on penalty reduction under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already applied the parties' agreement to reduce the penalty under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a new review of the penalty determination, but the law requires immediate dismissal when such an agreement exists. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: When parties agree to waive appeal grounds regarding the penalty determination, the cassation appeal challenging that specific aspect is inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal penalty reduction party agreement de plano dismissal Criminal Procedure Code prova insufficiente dell'aggravamento clinico mezzi di prova medici perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITA nato a VICO EQUENSE 14/03/1982 avverso ia sentenza del 23/09/2021 della CG,?)-E APPELLO di NAPOLI --d7atò avviso alle udita la relazione svolta dal Censigl.ere .Al\JIELE CENCI; Motivi della decisione Rita Ferraiuolo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 23 settembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandola alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo -Jon il quale la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente propotta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017). prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, il ricorsdinannmissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed eaua, indicata in dispositivo.

P. Q. FI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 n