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Ordinanza — n. 2471/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of personal signature after 2017 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible because it was filed solely by the defendant's signature rather than by a lawyer. The appellant argued for a dismissal based on procedural violations, but the court noted that the 2017 law reform eliminated the right to file appeals personally. Consequently, the appeal was rejected without a full trial, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The right to file a cassation appeal personally was abolished by the 2017 reform, rendering appeals signed only by the accused inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal signature procedural reform inadmissible appeal legal representation corresponsabilità della vittima testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibkle.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibkle.
art. 613 cod. proc. pen
272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., cori7e modificato dall'arti, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 25479/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for vagueness and lack of critical analysis regarding mitigating circumstances in drug trafficking case.
Ordinanza — n. 36840/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to file within thirty days of judgment.
Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Ordinanza — n. 25469/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new procedural rules limiting appeal grounds to specific legal errors.
Ordinanza — n. 38345/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critique lower court reasoning.

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGRA HENRY nato il 12/06/1096 avverso a sentenza del -17/01/2022 dea CORTE APPELLO di NAPúLI ìvv.i-so alle part:r, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Henry Ogra ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 17 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 31 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del- reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena digiustizia.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibkle. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza 17 gennaio 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista, dall'ordinamento, del ricorso personale. - Le Sezioni Unite della S.C. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., cori7e modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputata personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza forma!ità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo, dunque, il ricoaso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de