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Ordinanza — n. 2465/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic violation of law claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal arguments. The appellant challenged a conviction for theft, arguing a violation of law regarding sentencing motivation, but failed to provide concrete facts or precise legal requests. The court ruled that the lower court's decision was sufficient, logical, and congruous, thus rejecting the claim of insufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific requests supported by factual and legal elements, as no fault exists in determining such inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic violation of law lack of specific grounds sentencing motivation procedural fault esame di cassazione persecuzione dei Tamil decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) per omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) per omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE MODOU (CUI 05428tM) nato il 08/05/1986 ..uso la sentenza dei 24/1i/2021 della (ORTE APPELLO di TORINO Jarr avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANI n-:.,.E CENCI; Motivi della decisione Modou Toure ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 24 novembre 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 12 giugno 2021, a seguii() di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha disposto il dissequestro e la restituzione del denaro e del telefono cellulare, confermando nel resto la decisione.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) per omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, oltre che privo della enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che le sorreggono. Il ricorrente contesta in modo assai vago la valutazione compiuta dai Giudici di merito, sorretta invece da motivazione non sindacabilein sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del soggetto, anche aila luce del suo precedente penale specifico (pag. 3 della sentenza. impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il