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Ordinanza — n. 2464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANKARA FAYE nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi detta decisione Faye Sankara ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 27 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 12 marzo 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt., 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; più di recente, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-03). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti carenza dei requisiti materiali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANKARA FAYE nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi detta decisione Faye Sankara ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 27 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 12 marzo 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt., 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: non sussisterebbe il presupposto richiesto dalla legge ai fini della configurazione del reato di cessione di sostanza stupefacente, rappresentato dalla, effettiva disponibilità di quest'ultima in capo al venditore. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente lamenta contraddittorietà e/o illogicità della motivaziolae, che risulta invece sufficiente, logica e congrua e dunque non sindacabile in sede di legittimità.

Esso peraltro trascura che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano". il cessionario» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; più di recente, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-03). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile iL ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso