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Ordinanza — n. 2463/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of consent for appeal against agreed sentence application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant failed to consent to the appeal against the agreed sentence application. The appellant argued a lack of reasoning regarding the acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds including the expression of the defendant's will and the legal qualification of the facts. Since the appellant did not meet these statutory requirements and the lower court's reasoning was sufficient, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentence applications are only admissible if the defendant consents and grounds are limited to the expression of will, lack of correlation, erroneous qualification, or illegality of the penalty; failure to consent renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence application lack of consent appeal Article 448 criminal procedure inadmissible cassation appeal defendant's will expression verdetto di colpevolezza momento del reato divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non coAsentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309, deducendo difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorso va pronUnciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610., comma 5-bis, cod proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
309, deducendo difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSINI DIEGO nato a ROMA il 23/12/1975 "so 12 sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; • Motivi della decisione Diego Busini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 9 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata,con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui gli artt. 110, 99, comma 4, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non coAsentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, &l'erronea qualificazione giui idica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, -di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali cir•Jostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e d• ouelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che a pag. 2 evidenzia l'avvenuto arresto in flagranza e la tipologia di sostanza stupefacente sequestrata (cocaina). La relativa • motivazione, peraltro, non è adeguatamente aggredita dalla - assai generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità dei ricorso va pronUnciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610., comma 5-bis, cod proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanria il ricorre.nte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatti-omila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 il Corksi Here est