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Ordinanza — n. 2462/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and absence of fault under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing enhancement for drug possession, but the court found these arguments vague and lacking specific factual support. Consequently, the court ruled that no fault existed in the determination of inadmissibility, yet the procedural defect required dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks specific grounds, and the court finds no fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds absence of fault generic mitigating circumstances procedural costs difesa penale lacune probatorie ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERI LORENZO MARIA nato a CIVIlANOVA MARCHE il 03/11/1995 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Lorenzo Maria Valeri ricorré, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 14 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 24 febbraio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza e la condotta collaborativa da costui tenuta durante il giudizio;

b) violazione di legge in ordine all'aumento di pena a titolo di continuazione, atteso che la contestuale detenzione di diverse sostanze stupefacenti ad opera dell'imputato deve considerarsi idonea ad integrare un'unica condotta. È stata depositata memoria datata 19 ottobre 2022, con la quale il ricorrente evidenzia gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al contenimento della pena, ribadendo altresì che il rinvenimento delle due diverse tipologie di sostanze stupefacenti nell'automobile, una, ed in casa,. l'altra, non può ex se determinare l'autonomia delle condotte.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, • che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua: quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevano i diversi precedenti penali specifici dell'imputato ed il contegno complessivo tenuto dallo stesso; quanto invece all'aumento a titolo di continuazione, si tratta di fattispecie ontologicamente diverse, lesive del bene giuridico tutelato con intensità differente e realizzate in contesti distinti dal punto di vista spazio-temporale (come si legge alle pp. 3-5 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese censegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de