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Ordinanza — n. 2461/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked specific factual comparison with the lower court's reasoning. The appellant failed to substantiate the claim of minor offense status under the relevant drug trafficking statute, as the lower court's decision was based on the quantity of drugs, prior sales, and the professional organization of the trafficking activity. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and do not establish a specific violation of law through a concrete comparison with the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking minor offense procedural costs cassation review specific comparison falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAKIMI JAOUAD nato il 03/01/1981 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Jaouad Hakimi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 13 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 24 febbraio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata (ultima pag.), non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla quantità e qualità di sostanza stupefacente, sulla molteplicità di cessioni pregresse, oltre che sull'organizzazione (ritenuta, non illogicamente, professionale) dell'attività di spaccio e sulla significativa somma dl denaro rinvenuta..

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al, pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov