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Ordinanza — n. 2459/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as fact-finding is non-appealable if motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court refused generic mitigating circumstances based on the appellant's involvement in a fight, prior criminal record, and the gravity of the facts. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the trial judge's assessment of these factual elements is non-appealable in a legality review provided the reasoning is consistent and cites relevant statutory factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The judgment on generic mitigating circumstances is a fact-finding exercise whose motivation is non-appealable in a legality proceeding, provided it is consistent and accounts for the preponderant elements listed in the statute.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances legality review fact-finding non-appealable consistent motivation Cassation inadmissibility attenuazione della pena condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Rilevato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Rilevato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANFOGLIO DAYGORO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 02/07/1988 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che tale mancato riconoscimento è stato spiegato dalla Corte di appello di Bologna, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali ed alla personalità dell'imputato, il quale - nell'occasione della violazione di legge oggetto del presente procedimento - era stato coinvolto anche in una rissa.

Rilevato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022