Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as fact-finding is non-appealable if motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court refused generic mitigating circumstances based on the appellant's involvement in a fight, prior criminal record, and the gravity of the facts. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the trial judge's assessment of these factual elements is non-appealable in a legality review provided the reasoning is consistent and cites relevant statutory factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The judgment on generic mitigating circumstances is a fact-finding exercise whose motivation is non-appealable in a legality proceeding, provided it is consistent and accounts for the preponderant elements listed in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANFOGLIO DAYGORO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 02/07/1988 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che tale mancato riconoscimento è stato spiegato dalla Corte di appello di Bologna, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali ed alla personalità dell'imputato, il quale - nell'occasione della violazione di legge oggetto del presente procedimento - era stato coinvolto anche in una rissa.
Rilevato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022