Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise prescription argument in lower appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground, regarding the prescription of the ban on mobile phone use, was not raised in the prior appeal. The appellant, Leccese, failed to specifically complain about the lower court's omission to examine this issue, violating the principle that new grounds cannot be introduced at the cassation stage. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised were not previously submitted as grounds of appeal, as this would circumvent the requirement of specific motivation for the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCESE CRISTIAN nato a TRICASE il 16/12/1989 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIL dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, riguardante la lamentata genericità della prescrizione riguardante il divieto dell'uso di telefoni cellulari è inammissibile. Considerato, infatti, che tale profilo non risulta essere stato proposto con l'appello (come emerge dalla sentenza della Corte di appello di Bari) e che il Leccese non si duole, in modo specifico, dell'omesso esame di tale motivo di gravame. Rilevato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 , Galdi, Rv. 270316). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022