Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded attempt to re-evaluate facts beyond appellate scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Antonio Flavio Frazzita inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to reconstruct the facts regarding the carrying of a knife outside his home, arguing for a different justification that contradicted the lower court's finding. The Court rejected this because such a reconstruction is not permitted in a final appeal stage, where the appellate court must only verify the legality of the lower court's reasoning rather than re-evaluate evidence or facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely proposes a different reconstruction of the facts already ascertained by the lower court, as the appellate jurisdiction is limited to verifying the legality of the judgment and not to re-evaluating the evidence or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZITTA VINCENZO ANTONIO FLAVIO nato a MARSALA il 28/01/1971 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione (non consentita in sede di legittimità) del fatto accertato con la sentenza impugnata, con la quale era stata esclusa la sussistenza di un giustificato motivo rispetto al porto del coltello fuori della propria abitazione, mediante una differente valutazione delle risultanze probatorie, rispetto alle quali il Giudice a quo ha spiegato, in modo adeguato e privo di vizi logici, le ragioni della penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.