Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to specifically refute suspension periods of prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant attempted to recalculate the prescription period by excluding specific suspension periods previously established by the appellate court. The court rejected this argument because the appellant failed to specifically address the appellate court's reasoning regarding those suspensions, which had been granted upon the defense's own request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically confront the reasoning of the lower court on the merits, particularly when attempting to exclude facts or periods that were explicitly established based on the defense's own requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZANTI SALVATORE nato a SAVIGLIANO il 22/09/1977 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta un diverso calcolo della prescrizione escludendo alcuni periodi di sospensione della stessa come indicati dalla Corte territoriale. Rilevato, al riguardo, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte di appello e pretende di escludere alcuni periodi di sospensione, nonostante gli stessi siano stati disposti su espressa richiesta della difesa. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.