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Ordinanza — n. 2455/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defect of motivation is no longer a valid ground under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from a defect of motivation regarding the legal qualification of the facts. The court ruled that this specific defect is no longer a permissible ground for cassation under the amended Article 448, paragraph 2-bis, which limits appeals to issues of the accused's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation against sentences of application of penalty are now admissible only for specific grounds, excluding defects of motivation.

Parole chiave

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defect of motivation cassation appeal admissibility procedural law legal qualification motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCARI ARMANDO nato a CERIGNOLA il 04/01/1966 avverso la sentenza del 11/03/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato, infatti, che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ritenuto, pertanto, che è inammissibile l'unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto in modo assolutamente generico e senza alcuna specifica deduzione. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 20