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Ordinanza — n. 2454/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for lack of counsel signature under specific procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court strictly applied procedural rules requiring a licensed lawyer's signature for appeals. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing defense attorney requirement procedural code court costs and fine capacità di stare in giudizio diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 05/04/1995 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. .610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito nelle forme non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.