Italian court dismisses appeal against plea bargain due to waived premeditation aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant had explicitly waived the aggravating circumstance of premeditation during the second-instance plea bargain. The applicant argued for a review of the sentencing logic, but the court held that such grounds were no longer valid after the waiver. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargains at the second instance, appeals regarding waived grounds or the lack of statutory acquittal reasons are inadmissible, limiting review to the party's intent and the prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALTA LUAN nato il 25/07/1969 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv: 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione si denuncia il vizio di motivazione rispetto all'aggravante della premeditazione, che è tra i motivi ai quali Luan Zalta aveva espressamente rinunciato a seguito del patteggiamento in grado di appello. 4012- Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'itammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27