Ordinanza — n. 2452/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALBUSERA MAURIZIO nato a GENOVA il 25/03/1946 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione del fatto accertato con la sentenza impugnata sulla base di quanto riferito dai testimoni, mediante una differente valutazione delle risultanze probatorie (come noto non consentita in sede di legittimità) rispetto alle quali il Giudice a quo ha spiegato, in modo adeguato e privo di vizi logici, le ragioni della penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALBUSERA MAURIZIO nato a GENOVA il 25/03/1946 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione del fatto accertato con la sentenza impugnata sulla base di quanto riferito dai testimoni, mediante una differente valutazione delle risultanze probatorie (come noto non consentita in sede di legittimità) rispetto alle quali il Giudice a quo ha spiegato, in modo adeguato e privo di vizi logici, le ragioni della penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.