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Ordinanza — n. 2450/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit regarding prison permission denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had denied a necessary permission for grave reasons, citing the absence of an imminent life-threatening danger to the appellant's mother. The Court upheld this decision, emphasizing that such permissions are exceptional benefits for severe personal or family crises rather than tools to mitigate prison isolation.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 1 e 2, Ord. pen.; n. 354/1975: The permission for necessary reasons is an exceptional benefit for humanization, granted only for situations of particular gravity in the personal or family sphere, not to attenuate isolation through family relations.

Parole chiave

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prison permission necessity exceptional benefit application imminent life danger family grave events inadmissibility appeal permesso di famiglia rigore per motivi familiari domanda d'asilo di una famiglia turca

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 1 e 2, Ord. pen.
Considerato che l'ordinanza impugnata esclude in punto di fatto la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 30 della legge n.
n. 354/1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano
Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014 - dep. 06/11/2014, P.M. in proc. Di Costanzo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIA FRANCESCO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/06/1983 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, riguardante il difetto di motivazione circa il rigetto del reclamo del detenuto, il quale aveva chiesto la concessione di un permesso per gravi motivi, ai sensi dell'art.30 Ord. pen., è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che tale mancato riconoscimento è stato spiegato dalla Tribunale di sorveglianza di Perugia, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo alla insussistenza di una condizione di imminente pericolo di vita della madre di Francesco Talia.

Rilevato, al riguardo, che in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400.

Considerato che l'ordinanza impugnata esclude in punto di fatto la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 30 della legge n. 354 del 1975 ("imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente", ai sensi del comma primo, ovvero eccezionali "eventi familiari di particolare gravità", ai sensi del comma secondo). Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, della suddetta legge, devono sussistere i tre requisiti, della eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (secondo gli insegnamenti di Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014 - dep. 06/11/2014, P.M. in proc.

Di Costanzo, Rv. 261274, in cui la Corte, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva concesso il permesso di cui all'art. 30, comma secondo, ord. pen., in ragione della necessità del detenuto di recarsi a trovare la madre gravemente ammalata). It Rilevato che a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi come visto conformi al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel ricorso non sono proposti argomenti idonei a superarle. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom