Italian Supreme Court dismisses appeal against execution order regarding sentence continuation increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an execution order granting sentence continuation benefits, arguing for a different calculation method compared to his brother. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly applied legal principles and that merit-based arguments are inadmissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the challenged decision correctly applies principles of sentence continuation and when grievances lack merit or solicit a review of substantive facts, which is prohibited in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIERO VINCENZO nato a LOCRI i! 14/03/1979 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto il benefigio della continuazione ex art.671 cod. proc. ru.--tilAULt pen. quantificando in un anno l'aumento, in relazione al reato per il quale Vincenzo Loiero era stato condannato alla pena dì anni due di reclusione con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio in data 2 aprile 2013.
Rilevato, quindi, che le censure riguardanti il vizio di motivazione sollevate dal ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una differente valutazione degli elementi di merito che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità- Considerato poi che, quanto alla lamentata disparità di trattamento del ricorrente rispetto al fratello Cosimo Loiero (concorrente nel reato per il quale è intervenuta la sentenza sopra indicata), il Giudice dell'esecuzione ha spiegato - con motivazione congrua ed esente da vizi di natura logica - che l'aumento per la continuazione nei confronti dell'odierno ricorrente è stata fissato nella misura di un anno in considerazione del maggior numero di reati a lui contestati.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre