Cassation court dismisses appeal as inadmissible, upholding sentence below statutory minimum with discretionary reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling the lower court's sentence was legally sound despite being below the statutory minimum. The appellant argued the penalty lacked proper reasoning, but the court affirmed that judges retain discretion to evaluate sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code without needing exhaustive justification for sentences under the average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The court's discretionary evaluation of sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code is unassailable in appellate review, provided it is reasoned and not arbitrary, even when the resulting sentence falls below the average statutory minimum.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA LEONORA nato il 23/08/1986 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale tenuto conto degli elementi previsti dall'art.133 cod. pen. Ritenuto, infatti, che la censura oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 dei 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, poi, cheitel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena ›.-- al di sotto della media edittale (mesi quindici di reclusione ridotti a dieci per la scelta del rito abbreviato), non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Rilevato, infine, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in maniera prevalente rispetto alla contestata recidiva è stato fondato - mediante il richiamo alla sentenza di primo grado - dando rilievo alla personalità dell'imputata ed ai due precedenti provvedimenti di reimpatrio disposti nei suoi confronti rispetto ai quali l'odierna ricorrente ha dimostrato totale disinteresse. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27