Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against the Swiss court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Santoriello inadmissible, ruling it manifestly unfounded because the arguments failed to specifically address the Tribunal of Surveillance's reasoning. The court found no legal violation since the Italian supervision regime converted the Swiss conditional release into an equivalent Italian measure without aggravating the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 735, comma 4-bis, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of specific confrontation with the lower court's arguments, and no legal violation exists when foreign benefits are converted into equivalent domestic measures without penalty aggravation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORIELLO FRANCESCO nato a MILANO il 18/03/1971 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché l'unico motivo di impugnazione non si confronta, in modo specifico, con le argomentazioni svolte dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Considerato, in ogni caso, che non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge poiché non vi è stato alcun peggioramento del trattamento sanzionatorio atteso che la libertà vigilata conseguente la liberazione condizionale concessa al Santoriello (il quale si era rifiutato di eseguirla in Svizzera) è stata disposta per la medesima durata fissata dall'autorità elvetica e che sono state unicamente stabilite le prescrizioni della libertà vigilata e non già un aggravamento di pena, tenuto anche conto che il comma 4-bis dell'art.735 cod. proc. pen. prevede che la concessione di benefìci riconosciuti nello Stato di emissione diversi dalla sospensione condizionale della pena, vengono convertiti in misura analoghe previste dall'ordinamento italiano come, per l'appunto, la libertà vigilata nella ipotesi di concessione della liberazione condizionale.
Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022