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Ordinanza — n. 2446/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Morello Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had correctly denied the request to disregard prior criminal records and general mitigating circumstances, citing the continuity of offenses against property. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the lower judge's factual assessment regarding these elements was non-appealable and logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance's judgment on general mitigating circumstances is a factual finding that is unassailable in terms of legality, provided it is non-contradictory and adequately accounts for the relevant elements.

Parole chiave

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general mitigating circumstances prior criminal records continuity of offenses inadmissibility of appeal factual assessment review reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
COnsiderato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
COnsiderato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO MAURIZIO nato a VOGHERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il riconoscimento della irrilevanza del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. è stato negato dalla Corte di appello - con motivazione congrua e priva di vizi logici - tenuto conto dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e che i fatti per i quali l'odierno ricorrente è stato condannato si pongono in continuità con i precedenti, di talché non è possibile ritenere i fatti di particolare tenuità.

Rilevato, poi, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato spiegato, sempre con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo ai precedenti penali e, comunque, alla assenza di elementi di segno positivo. COnsiderato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre