Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise prescription issue in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alberto Mammoli's appeal inadmissible because he failed to specifically raise the prescription issue during his appeal to the Court of Appeal of Perugia. Although the lower court omitted evaluating the accessory prescription under Article 8 of D.Lgs. 159/2011, the appellant did not challenge the specific legal reasoning or lack of examination in the original judgment. Consequently, the court ruled that new grounds cannot be introduced in a cassation appeal to avoid annulment based on a prior defect of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto; Cass. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017; Cass. Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised were not previously contested in the appeal, as this would circumvent the requirement that the lower court address all substantive issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLI ALBERTO nato a PERUGIA il 04/01/1985 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta l'omessa valutazione - da parte della Corte di appello di Perugia — della legittimità della prescrizione la cui violazione ha determinato la condanna, nonostante tale profilo non risulti essere stato proposto con l'appello ed egli non si dolga in modo specifico dell'omesso esame di tale profilo. Rilevato, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 , Galdi, Rv. 270316); Considerato, poi, che il Mammoli, nel lamentare l'omessa valutazione della illegittimità della prescrizione violata, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico giuridico posto a fondamento della decisione impugnata che, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, Sentenza n. 12889 del 26/02/2018 , Rv. 272612 - 01).
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre