Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of logical reasoning in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Habli Mohamed inadmissible, upholding the lower court's criminal sentence. The appellant argued the penalty was illogical and below the statutory minimum, but the court found the sentencing judge exercised proper discretion based on Article 133 of the Penal Code. The decision rests on the principle that factual assessments regarding mitigating and aggravating circumstances are unreviewable in appeal if the reasoning is non-contradictory and grounded in the defendant's personality and specific conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appellate court's review of a criminal sentence is limited to checking for logical flaws, as factual judgments on mitigating and aggravating circumstances are unreviewable if the reasoning is coherent and based on the defendant's personal traits and specific criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABLI MOHAMED nato il 05/06/1985 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che la pena, !ungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto degli elementi previsti dall'art.133 cod. pen. Ritenuto, infatti, che la censura oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, poi, che nel caso venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato spiegato, con motivazione congrua e non contraddittoria, dando rilievo alla personalità dell'imputato, alla intensità del dolo scaturente dal disprezzo delle regole 42 ulteriore lesione della sicurezza pubblica legata alla impossibilità di controllare il predetto. Rilevato, infatti, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ritenuto poi che la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
Considerato, infine, che nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza, con motivazione esente da vizi del ragionamento logico, non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose sono indice della persistente capacità a delinquere dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d